LA STRUTTURA PER UNA GESTIONE ASSOCIATA DEI DOMINI COLLETTIVi

 

 

Fin dall'anno 192 con il R.D. 3267 del 30/12/1923, agli articoli 139 155 l'amministrazione pubblica si era posta il problema della gestione razionale dei beni aqro-silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti montani, prevedendo apposito sostegno alle spese di personale tecnico e di custodia, mediante l' erogazione di un contributo che si indicava fino al 50% e che con la successiva legge 991 del 25/7/1952 veniva elevato fino al 75%.

Tale sostegno trova la sua giustificazione nella necessità di dare una dimensione  ottimale attraverso l'associazionismo alla gestione selvi-colturale che richiede  per essere razionale  un'estensione di vasta superficie, certamente molto più ampia di quella dell'azienda agricola e un periodo di tempo prolungato negli anni, stante il lento rientro dei flussi finanziari che la selvicoltora può offrire, rispetto all'agricoltura.

In secondo luogo tale gestione razionale era realizzata attraverso uno strumento di pianificazione silvo-pastorale che è il "piano di assestamento" o piano economico  volto a razionalizzare le utilizzazioni boschive in rapporto alle capacità produttive del bosco e del pascolo in modo che fosse comunque garantita la fruibilità del capitale legnoso e pascolivo, anche per le generazioni future.

La legge n. 1766 del 16/6/1927 sul riordino degli Usi civici e dei domini collettivi, rinvia alle forme di gestione associata e allo strumento del piano di assestamento forestale o piano economico del R.D. 3267/1993 (o legge Serpieri).

Questo  obbiettivo di gestione razionale dei domini collettivi si incardina su due tipologie di strutture associative: l'Azienda speciale singola o consorziale e il Consorzio forestale, entrambi caratterizzati da una gestione affidata ad amministratori che sono espressione delle popolazioni locali, titolari dei beni delle Comunità rurali e che sotto il profilo tecnico sono coadiuvati da esperti del settore (laureati in Scienze Forestali).

E' indubbio che una gestione associata dei domini collettivi retta dai rappresentanti delle comunità locali e sostenuta tecnicamente da esperti del settore può basarsi su un migliore consenso dei residenti nelle scelte gestionali che tuttavia possono trovare nel personale tecnico e di custodia, un elemento di razionalità nella conduzione, tutela e Salvaguardia dei domini collettivi.

La scelta del 1923 ha trovato una costanza legislativa nelle leggi statali susseguenti alla legge 991/1952 o legge della montagna per antonomasia": le leggi del 1° e 2° "Piano verde", la legge 1102 del 1971, la legge 984/1977 o legge Quadrifoglio, la legge 752/1986_ il Piano Forestale Nazionale ed infine la legge 97 del 31/1/1994 "Nuove disposizioni per le zone montane".

La legislazione regionale dopo avere superato i conflitti con l'.Amministrazione statale in ordine al trasferimento delle competenze del settore in parte ha Ignorato del tutto la problematica associazionistica del settore silvo-pastorale per quanto riguarda i domini collettivi, in parte ha ritenuto di risolvere la gestione con l'affidamento alle cooperative di  operai forestali, non rendendosi conto che le popolazioni locali vogliono gestire autonomamente i beni di cui sono fruitori e possessori, in parte hanno favorito e sostenuto l'associazionismo delle Università agrarie promuovendo i Consorzi Forestali, come nel caso della Regione Lombardia.

E' con Agenda 2000 e con il regolamento 1257/1999 dell'Unione Europea che vengono  riproposte in modo pressante le problematiche dell'associazionismo forestale per tutti gli imprenditori agricoli e selvi-colturali, in ciò recependo l'azione preparatoria svolta dal Parlamento europeo e la dichiarazione di Cork.

Orbene e indubbio che una gestione silvo-pastorale attuata su ampi territori consente notevoli vantaggi che qui si richiamano:

Una economia di scala per gli interventi di esercizio del pascolo associato e per quelli delle utilizzazioni boschive.          La possibilità di disporre di una  assistenza tecnica e amministrativa oltremodo necessaria al presente, anche in rapporto ai notevoli compiti burocratici connessi alle agevolazioni contributive e fiscali.

Una programmazione dei lavori a più ampio respiro con i conseguenti riflessi nell'organizzazione degli stessi e per garantire migliori livelli occupazionali agli operai addetti ai lavori;

Una pianificazione della gestione con lo strumento del piano economico redatto con uniformità di criteri e scelte tecniche su più vasti territori.

La possibilità di acquisto di attrezzature e di realizzazione di  iniziative che coinvolgono più realtà forestali, con conseguenti economie di scala e con ripartizione delle spese tra gli associati.

In questo contesto di associazionismo forestale si pongono a pieno titolo le Università che devono acquisire sempre più i connotati della  imprenditorialità agro-silvo-pastorale, alla stessa stregua dell'imprenditore: selvicoltore od agricoltore che sia.

 La possibilità di rientrare nel quadro degli imprenditori è  offerto alle Università agrarie da due normative che si ritiene opportuno richiamare:

a) la legge  97/1994  "Nuove disposizioni per le zone montane" all'art. 3  riconosce la personalità giuridica di diritto privato alle organizzazioni montane tra le quali sono comprese le Universita' agrarie e le associazioni di cui alla legge 397 del 4/8/1897.

b) Il piano di sviluppo rurale della Regione Lazio che nei riguardi dei benefici dell'associazionismo forestale prevede associazioni di proprietari privati di boschi, a seguito di domanda o di decreto di riconoscimento dello stato di persona giuridica. Entrando nel merito di quale tipologia di struttura associativa si può prevedere nel caso specifico delle Università agrarie di Leonessa, si ritiene che delle due strutture ipotizzabili, l'Azienda Speciale Consorziale e il Consorzio Forestale, sia quest'ultima la prefenibile, per le seguenti motivazioni, a) l'adesione al Consorzio Forestale lascia l'autonomia amministrativa ai singoli   enti associati. Che pertanto sono liberi di gestire le rispettive entrate ed uscite: provenienti dalle risorse forestali e pascolive

 b) E’ comune la direzione tecnica e l'eventuale azione di sorveglianza e di custodia;

c) l'attuazione di iniziative associate e gli  interventi nel territorio delle singole Università agrarie sono soggette al benestare degli enti proprietari.

d) le eventuali utilizzazioni   boschive sono gestite direttamente dalle singole Università agrarie ma la predisposizione degli atti tecnici e la  sorveglianza sono compiti propri della Direzione tecnica.

Non si esclude a priori la costituzione dell'Azienda Speciale Consorziale in un periodo successivo, quando sia stato collaudato operativamente lo spirito associativo degli Enti associati: in quest'ipotesi di Azienda Speciale Consorziale, le utilizzazioni boschive e la gestione pascoli sarebbero attuati in tutte le fasi operative ed amministrative dell'Azienda

Speciale Consorziale che dovrebbe quindi versare alle singole Università agrarie l'utile quale differenza tra entrate ed uscite delle suddette operazioni.